Art. 20.
(Interventi in favore della promozione
cinematografica).

      1. Gli interventi nell'ambito della promozione cinematografica, in Italia e all'estero, sono tesi a sostenere l'attività svolta da soggetti pubblici e privati per valorizzare e diffondere la cultura cinematografica e il prodotto filmico e audiovisivo nazionale ed europeo.
      2. Sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con decreto del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, è prevista la concessione di un contributo per la promozione cinematografica. Detto contributo può essere assegnato a:

          a) programmazioni stagionali di film;

          b) mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;

          c) manifestazioni in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale e tecnico;

          d) conservazione, restauro e diffusione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale;

          e) manifestazioni volte alla promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo nei confronti dell'infanzia.